L’incitamento all’odio, come definito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, copre tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre forme di odio basate sull’intolleranza, inclusa l’intolleranza espressa da nazionalismo aggressivo ed etnocentrismo, nonché discriminazione e ostilità nei confronti di minoranze, migranti e persone di origine straniera.
L’intolleranza sui presupposti sopra citati può portare alla discriminazione, all’esclusione e al mancato rispetto dell’alterità. In questo senso, l’odio online rappresenta una minaccia alla coesione sociale e ai valori democratici.
La democrazia, quale forma di governo, ha l’obiettivo di preservare la dignità umana e i diritti umani fondamentali. La costituzione federale svizzera, si impegna a rispettare i diritti dell’uomo e a promuovere la democrazia (art. 54). La Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono dunque responsabili della sensibilizzazione della società in materia di discriminazione e diritti umani.
L’odio online, in quanto forma di discriminazione, costituisce una violazione dei diritti umani. Esso è perseguibile per legge in base a:
Articolo 261bis del Codice Penale
stabilisce che le persone che in Svizzera commettono discriminazioni in virtù della razza, etnia, religione e/o orientamento sessuale possono essere condannate a una pena detentiva fino a 3 anni o ad una pena pecuniaria.
Articolo 8 della Costituzione Federale
stabilisce che tutti sono uguali davanti alla legge e che nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
Articolo 54 della Costituzione Federale
stabilisce che la Confederazione contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli.
La Svizzera è inoltre parte di una serie di convenzioni internazionali che completano il quadro giuridico di riferimento:
Convenzione dei Diritti del Fanciullo (CRC)
Di cui l’articolo 2 stabilisce che gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW)
la Convenzione riguarda le discriminazioni contro le donne, compresa ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che incida sulla possibilità per le donne di esercitare i propri diritti.
Convenzione di Istanbul
la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è il trattato internazionale più completo che si prefigge di combattere questo tipo di violazione dei diritti umani puntando sulla prevenzione della violenza, la protezione delle vittime, il perseguimento penale e un approccio globale e coordinato.
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
Di cui l’articolo 14, stabilisce che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.